Gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato in tre direzioni: verso la società (artt. 2392-2393 c.c.), verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e verso i singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).
Una copertura completa della responsabilità civile e delle spese legali di difesa per gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società non quotate ed enti senza scopo di lucro in caso di: